Art. 24
Regolamento

Art. 24

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In vigore dal 12 mag 1898
Il maestro capo musica della banda, quando non sia insegnante dell'istituto avrà accesso alle due scuole di istrumenti a fiato, assisterà alle lezioni, presenzierà gli esperimenti e saggi finali, e negli esami di idoneità agli allievi da ammettersi nella banda avrà voto consultivo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-04-07;102#art-r-24