Art. 21
Regolamento

Art. 21

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In vigore dal 12 mag 1898
Le lezioni avranno luogo tanto in ore diurne che serali, secondo l'orario stabilito dalla commissione e gli allievi saranno ripartiti in modo da avere due lezioni almeno per settimana.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-04-07;102#art-r-21