Art. 17
Regolamento

Art. 17

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In vigore dal 12 mag 1898
Il direttore tecnico: a) Tiene registro degli alunni e delle alunne e del loro diportamento; b) Compila ogni anno l'inventario generale della proprietà dell'istituto; c) Presenta all'approvazione della commissione direttiva i programmi e gli orari per le lezioni, nonché le proposte per gli esami, gli esperimenti e le premiazioni annue; d) Riferisce ogni trimestre alla commissione, sull'andamento dei singoli insegnamenti; e) Sottomette alla commissione l'acquisto di musica, strumenti ed oggetti occorrenti alla scuola; f) Provoca dalla commissione quei provvedimenti disciplinari che fossero richiesti dal buon andamento dell'istituto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1898-04-07;102#art-r-17