Art. 6
Statuto

Art. 6

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In vigore dal 15 gen 1898
I soci a tempo si intendono far parte della società dal primo gennaio dell'anno in corso, quando ne facciano domanda prima del mese di ottobre. La domanda presentata nell'ultimo trimestre ha effetto per l'anno successivo. I soci a tempo che entro il mese di novembre non abbiano dichiarato per iscritto al consiglio l'intenzione di ritirarsi, sono considerati annuenti per l'anno successivo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-12-09;380#art-s-6