Statuto
Art. 5
5 / 29In vigore dal 15 gen 1898
I soci ordinari sono a tempo ed a vita. I primi pagano alla società lire 20 all'anno, i secondi lire 300 in una sola volta.
Qualora però fra i membri conviventi di una stessa famiglia vi siano più soci, uno solo è tenuto a pagare l'intera quota; per gli altri essa è ridotta a lire 10 ciascuno, restando intatti i loro diritti, eccetto quello di ricevere gratuitamente le pubblicazioni sociali.
Il capitale di lire 300 pagato dai soci a vita è posto a frutto, ed i soli interessi sono erogabili per le spese sociali.
Il socio a vita acquista il titolo di socio fondatore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-12-09;380#art-s-5