Art. 26
StatutoCapo VI

Art. 26

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In vigore dal 15 gen 1898
Gli atti della società saranno pubblicati in un Bollettino, in serie progressiva di fascicoli, formanti, nell'anno, uno o più volumi. Il bollettino sarà messo a disposizione dei soci; e sarà inviato a domicilio a tutti quelli fra essi, che corrispondano la quota stabilita per le spese postali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-12-09;380#art-s-26