Art. 25
StatutoCapo VI

Art. 25

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In vigore dal 15 gen 1898
I libri e le carte costituenti la biblioteca sociale, o meramente depositati presso la medesima da privati che volessero riservarsene la proprietà, rimangono a disposizione per lo studio di tutti i soci, colle norme che saranno stabilite da apposito regolamento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-12-09;380#art-s-25