Art. 20
Statuto

Art. 20

20 / 29
In vigore dal 15 gen 1898
I revisori sorvegliano l'amministrazione contabile della società durante l'anno e riferiscono alla adunanza generale ordinaria di ogni anno sul bilancio consuntivo presentato dal consiglio. Le adunanze del consiglio, nelle quali sia posto in discussione il bilancio consuntivo, devono essere annunciate ai revisori, che potranno intervenirvi e presentarvi le loro osservazioni, ma senza diritto di voto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-12-09;380#art-s-20