Statuto
Art. 2
2 / 29In vigore dal 15 gen 1898
La società ha per oggetto il progresso della scienza geografica in qualunque suo ramo, e quindi:
a) promuove esplorazioni geografiche e dà istruzioni ed aiuti a viaggiatori, nell'interesse della scienza e del commercio italiano;
b) procura la diffusione in Italia della cultura delle scienze geografiche;
c) promuove ogni studio specialmente diretto alla migliore conoscenza del territorio nazionale;
d) pubblica i suoi atti, le notizie e gli studi che possono interessare la scienza, promovendo anche all' uopo pubbliche conferenze;
e) si mantiene in relazione colle altre Società geografiche;
f) conferisce onorificenze, consistenti in medaglie d'oro e d'argento, e nella nomina a socio d'onore e socio corrispondente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-12-09;380#art-s-2