Art. 19
Statuto

Art. 19

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In vigore dal 15 gen 1898
I revisori dei conti saranno tre, eletti nella adunanza generale ordinaria d'ogni anno. Quando nel corso dell'anno uno di essi venisse a cessare, per qualsiasi causa, dal suo ufficio, gli altri due nomineranno un successore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-12-09;380#art-s-19