Statuto
Art. 18
18 / 29In vigore dal 15 gen 1898
Per la validità delle deliberazioni del consiglio devono intervenire almeno cinque dei suoi componenti, compreso il presidente o chi ne fa le veci.
Per altro le deliberazioni, che importino impegno di spesa per una somma superiore alle lire 1,000, non potranno essere prese che in adunanze, in cui intervengano almeno nove dei componenti il consiglio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-12-09;380#art-s-18