Art. 17
Statuto

Art. 17

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In vigore dal 15 gen 1898
Spetta al consiglio direttivo: a) curare l'esecuzione delle deliberazioni delle adunanze generali; b) deliberare l'erogazione dei fondi sociali, discutere ed approvare i bilanci preventivi e formare i consuntivi da presentarsi all'approvazione dei soci nell'adunanza generale ordinaria; c) redigere i regolamenti delle adunanze generali, della biblioteca e delle conferenze e quelli di amministrazione e servizio interno; d) ammettere i nuovi soci ed aggiudicare le onorificenze sociali; e) prendere tutti quei provvedimenti che saranno ravvisati utili al conseguimento degli scopi sociali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-12-09;380#art-s-17