Statuto
Art. 17
17 / 29In vigore dal 15 gen 1898
Spetta al consiglio direttivo:
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni delle adunanze generali;
b) deliberare l'erogazione dei fondi sociali, discutere ed approvare i bilanci preventivi e formare i consuntivi da presentarsi all'approvazione dei soci nell'adunanza generale ordinaria;
c) redigere i regolamenti delle adunanze generali, della biblioteca e delle conferenze e quelli di amministrazione e servizio interno;
d) ammettere i nuovi soci ed aggiudicare le onorificenze sociali;
e) prendere tutti quei provvedimenti che saranno ravvisati utili al conseguimento degli scopi sociali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-12-09;380#art-s-17