Art. 16
Statuto

Art. 16

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In vigore dal 15 gen 1898
I componenti il consiglio, che per cinque volte consecutive manchino senza giustificazione alle sedute consigliari, s'intendono dimissionari.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-12-09;380#art-s-16