Statuto
Art. 14
14 / 29In vigore dal 15 gen 1898
Le elezioni del presidente, dei vice presidenti e dei consiglieri hanno luogo, con votazione unica, a schede segrete, nell'adunanza generale del primo bimestre d'ogni anno.
I voti che un candidato abbia riportato per la carica di presidente o di vice presidente, se non sono stati sufficienti a determinare l'elezione a tale carica, andranno cumulati con quelli che lo stesso candidato abbia riportato per la carica di vice presidente o di consigliere.
Per queste elezioni, come per quelle dei revisori dei conti, ogni socio dispone di una scheda, la quale sarà inviata dalla presidenza.
I soci impediti di prendere parte all'adunanza possono partecipare alle elezioni coll'inviare alla presidenza la propria scheda accompagnata da una dichiarazione firmata, con modalità da stabilirsi nel regolamento, atte a garantire, anche per loro, il segreto del voto.
Per la validità della elezione è richiesta la maggioranza assoluta dei voti. Mancando questa, si procede, per ciascun ufficio, alla votazione di ballottaggio fra i due nomi che, non raggiunta la maggioranza, riportarono il maggior numero di voti.
Le votazioni di ballottaggio si faranno seduta stante dai soci presenti, purchè in numero legale.
Storico versioni
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