Art. 13
Statuto

Art. 13

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In vigore dal 15 gen 1898
La società è diretta da un consiglio, composto di un presidente, di due vice presidenti e di diciotto consiglieri, eletti in adunanza generale fra i soci ordinari.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-12-09;380#art-s-13