Art. 12
Statuto

Art. 12

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In vigore dal 15 gen 1898
Oltre alle adunanze generali, ordinarie e straordinarie, la presidenza può invitare i soci a riunioni sociali per conferenze, letture, presentazione di viaggiatori, esposizione delle loro collezioni, comunicazioni sull'andamento della società, sul conferimento delle onorificenze sociali e sui progressi della scienza geografica. Per queste riunioni la presidenza può fare inviti anche a persone estranee alla società ed autorizzare i soci ad introdurre persone da essi presentate.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-12-09;380#art-s-12