Art. 11
Statuto

Art. 11

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In vigore dal 15 gen 1898
Nelle adunanze generali le deliberazioni sono valide quando intervengano personalmente almeno 30 soci ordinari. Occorrendo una seconda convocazione, le deliberazioni per gli oggetti medesimi, sono valide qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-12-09;380#art-s-11