Art. 1
1 / 1In vigore dal 11 gen 1898
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. V dello Statuto fondamentale del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione è data all'atto ed alla dichiarazione addizionale alla convenzione di Berna del 9 settembre 1886 per la tutela della proprietà letteraria ed artistica, atto e dichiarazione firmati a Parigi il 4 maggio 1896, e le cui ratifiche vennero ivi scambiate il 9 settembre 1897.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 21 novembre 1897.
UMBERTO.
Visconti-Venosta.
Visto, Il Guardasigilli: G. Zanardelli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-11-21;517#art-1