Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 14 ott 1897
La spesa di mantenimento è stabilita in lire 3,400. Essa sarà sostenuta dal municipio per lire 2,400 e dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio per lire 1,000.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-08-11;279#art-2