Art. 81
RegolamentoSez. IV

Art. 81

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In vigore dal 11 dic 1897
Agli effetti degli di questo regolamento s'intende per passeggiere una persona che abbia compiuto i dieci anni di età oppure due ragazzi fra uno e dieci anni d'età, giusta il disposto del precedente .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-81