Art. 79
RegolamentoSez. IV

Art. 79

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In vigore dal 7 dic 1898
Per i piroscafi nazionali che al 10 giugno 1897 erano già addetti al trasporto dei passeggieri, le disposizioni contenute nell' entreranno in vigore soltanto l'11 dicembre 1899. Per i piroscafi già noleggiati da armatori nazionali al 10 giugno 1897 è concessa eguale dilazione per la durata del relativo contratto, ma non oltre il detto termine.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-79