Regolamento›Sez. II
Art. 6
6 / 83In vigore dal 7 dic 1898
L'area complessiva dei boccaporti e di ogni altra apertura che dia aria a ciascuno dei locali occupati dai passeggieri, sì nel primo che nel secondo corridoio, deve raggiungere almeno il cinque per cento della superficie del locale stessa.
Se questa quota non fosse raggiunta in qualche locale, il numero delle piazze sanitarie che quest'ultimo potrebbe contenere in base al seguente verrà ridotto nella misura del rapporto fra la quota effettiva e quella prescritta.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-6