Art. 2
RegolamentoSez. I

Art. 2

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In vigore dal 11 dic 1897
Sono considerati viaggi di breve navigazione quelli fatti dai piroscafi dentro i limiti di Gibilterra, Porto Said e Costantinopoli. Sono considerati viaggi di lunga navigazione quelli fatti oltre i limiti suddetti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-2