Regolamento›Sez. II
Art. 14
14 / 83In vigore dal 7 dic 1898
Ciascun corridoio di passaggio fra i gruppi di cuccette dovrà avere una larghezza media di ottanta centimetri, con un minimo di sessanta.
Tali corridoi ed ogni altro spazio nei locali dei passeggieri non occupato dalle cuccette dovranno essere mantenuti sgombri da qualunque oggetto, ad eccezione degli effetti di vestiario, i quali non dovranno occupare più di un decimo di metro cubo per ciascun passeggiere e dovranno essere disposti in modo da non impedire il passaggio e l'accesso alle cuccette, dovendo il restante del bagaglio essere messe nella stiva o in altro locale separato.
Se qualche locale fosse adoperato per alloggio di passeggieri soltanto in parte, lo spazio rimanente potrà essere adoperato per deposito di merci, a condizione che sia separato mediante una solida paratia di tavole, fermo restando le altre prescrizioni relative alla ventilazione dell'alloggio dei passeggieri. Resta però proibito di collocare in detto spazio separato barili di carne o di pesce comunque conservati, ed ogni altra sostanza capace di tramandare odore incomodo od emanazioni nocivo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-14