Art. 99
Statuto

Art. 99

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In vigore dal 3 ott 1897
L'assunzione in servizio e il licenziamento hanno luogo per autorità del presidente, su proposta della direttrice salvo nei casi urgenti, nei quali questa provvede riferendone al presidente ().
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-99