Art. 94
Statuto

Art. 94

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In vigore dal 3 ott 1897
Il medico è nominato dal consiglio amministrativo, con l'approvazione del consiglio provinciale scolastico, e deve curare il servizio sanitario e sorvegliare l'infermeria, prendendo all'occorrenza i necessari concerti con la direttrice.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-94