Art. 87
Statuto

Art. 87

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In vigore dal 3 ott 1897
Il servizio amministrativo viene esercitato da un segretario-cassiere, il quale è eletto dal Ministero della pubblica istruzione, sopra proposta del consiglio amministrativo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-87