Art. 83
Statuto

Art. 83

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In vigore dal 3 ott 1897
Le nuove alunne sono ammesse alla classe cui possono aver diritto, esibendo documenti legali. In mancanza di questi e dopo esame sommario, saranno assegnate alla classe che sarà indicata dalla direttrice.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-83