Art. 66
Statuto§ 2

Art. 66

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In vigore dal 3 ott 1897
Niun pagamento può essere ritardato più di trenta giorni; trascorso questo termine le famiglie debitrici sono chiamate a mettersi in regola, e se non lo facciano dentro i venti giorni immediatamente successivi, possono essere obbligate a ritirare le loro figliuole.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-66