Art. 59
Statuto§ 2

Art. 59

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In vigore dal 3 ott 1897
Le famiglie, anche se la educanda fruisca del posto gratuito, sostengono le spese per i libri, per la cancelleria, per la corrispondenza, per il materiale occorrente ai lavori muliebri, per il chirurgo dentista, per le cure preventive e per i consulti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-59