Art. 57
Statuto§ 2

Art. 57

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In vigore dal 3 ott 1897
Sempre mediante il pagamento della retta, l'istituto porge a tutte le alunne l'istruzione resa obbligatoria dagli del presente statuto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-57