Art. 49
Statuto§ 1

Art. 49

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In vigore dal 3 ott 1897
Tosto che si verifichi una vacanza, il presidente provvederà che gli avvisi di concorso, dopo approvati dal Ministero di pubblica istruzione, sieno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno, nel Bollettino Ufficiale del Ministero della istruzione pubblica e nei luoghi più frequentati della città.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-49