Art. 29
Statuto§ 3

Art. 29

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In vigore dal 3 ott 1897
Riceve in consegna gli arredi sacri e gli oggetti mobili destinati ordinariamente al culto, provvedendo alla loro conservazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-29