Art. 23
Statuto§ 2

Art. 23

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In vigore dal 3 ott 1897
Verifica, anche per mezzo della economa, la quantità ed esamina la qualità dei generi di vitto, somministrati dai fornitori e dal segretario-cassiere; respinge tali generi se imperfetti e non rispondenti alle condizioni dell'appalto, dandone ragione per iscritto al presidente; e a quest'ultimo dà ragione altresì dei provvedimenti adottati di urgenza per le assunzioni e i licenziamenti delle persone di servizio ().
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-23