Art. 112
Statuto

Art. 112

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In vigore dal 3 ott 1897
Le pensioni verranno liquidate sui nuovi stipendi portati dalla tabella A annessa al presente statuto, dopo sei anni compiuti nel godimento continuo degli stipendi medesimi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-112