Art. 11
Statuto

Art. 11

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In vigore dal 3 ott 1897
Le attribuzioni del consigliere delegato all'amministrazione e di quello delegato agli studi si compendiano nel vigilare sull'andamento amministrativo e didattico dell'educatorio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-11