Art. 109
Statuto

Art. 109

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In vigore dal 3 ott 1897
La pensione viene liquidata secondo le norme della legge relativa agl'impiegati dello Stato, purchè i petenti: a) abbiano avuto nomina regolare; b) abbiano rilasciato nella cassa dell'istituto una somma corrispondente al tre per cento del loro stipendio, volta per volta che questo viene riscosso; c) abbiano prestato servizio di seguito in questo istituto, per il tempo necessario a conseguire la pensione. Inoltre la direttrice e le maestre interne, adibite agl'insegnamenti medio e perfettivo, debbono aver fatto proporzionale rilascio nella misura del tre per cento anche sulla somma di lire quattrocento, corrispondente al loro trattamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-109