Art. 108
Statuto

Art. 108

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In vigore dal 3 ott 1897
Nella liquidazione della pensione per la direttrice e per il personale insegnante interno verrà compreso il trattamento computato in L. 400 annue.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-108