Art. 103
Statuto

Art. 103

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In vigore dal 3 ott 1897
Le antiche signore di educazione tengono il posto che hanno finora occupato e seguiteranno a godere del diritto di vivere vita naturale durante nell'istituto, conformemente alle disposizioni regolamentari con le quali furono nominate, prestando quei servizi, che, per giudizio della direttrice, sono in grado di prestare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-103