Art. 101
Statuto

Art. 101

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In vigore dal 3 ott 1897
La direttrice non conseguirà il nuovo stipendio, portato dalla tabella A annessa allo statuto presente, finché l'attuale vice-direttrice rimarrà addetta all'educatorio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-21;266#art-s-101