Col quale gli Ufficiali generali e colonnelli del genio militare, collocati a riposo od in posizione di servizio ausiliario, possono essere abilitati all'esercizio della professione d'Ingegnere civile.
REGIO DECRETO · n. 147
Col quale gli Ufficiali generali e colonnelli del genio militare, collocati a riposo od in posizione di servizio ausiliario, possono essere abilitati all'esercizio della professione d'Ingegnere civile.
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