Che estende ai macchinisti in 1° e in 2° la retribuzione fissata dalla legge 28 luglio 1861 n. 360 per i Capitani di lungo corso e per quelli di gran cabotaggio.
REGIO DECRETO · n. 116

Che estende ai macchinisti in 1° e in 2° la retribuzione fissata dalla legge 28 luglio 1861 n. 360 per i Capitani di lungo corso e per quelli di gran cabotaggio.

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