Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 17 feb 1897
Da tale epoca il canone annuo assegnato al detto comune in lire ottocento cinquantadue e centesimi 62 giusta la tabella approvata con regio decreto 22 dicembre 1895, n. 707, è aumentato a lire millecento (L. 1,100). Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 gennaio 1897. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 27 gennaio 1897. Reg. 209. Atti del Governo a f. 73. G. Cappiello. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Costa. Branca.
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