Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 16 feb 1897
Le modificazioni dello statuto sociale non saranno esecutive senza l'approvazione governativa. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 gennaio 1897. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 18 gennaio 1897. Reg. 209. Atti del Governo a f. 44. G. Cappiello. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Costa. Guicciardini.
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