Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 16 feb 1897
L'istituto dovrà inviare al Ministero dell'agricoltura, dell'industria e del commercio i bilanci annuali e le notizie statistiche che dal Ministero medesimo saranno ad esso richieste.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-01-04;4#art-2