Art. 121 · (Imbarco e sbarco di soli passeggieri eseguito da navi estere non equiparate alle nazionali).
RegolamentoSez. 2

Art. 121

Abrogato82 / 160

(Imbarco e sbarco di soli passeggieri eseguito da navi estere non equiparate alle nazionali).

In vigore dal 9 mag 2025
Regolamento- PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-12-27;584#art-r-121