Art. 35
Statuto

Art. 35

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In vigore dal 7 apr 1896
Ai giovani che avranno compiuto i tre anni di convitto e superato l'esame finale, verrà rilasciato un corrispondente certificato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-02-27;61#art-s-35