Art. 34
Statuto

Art. 34

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In vigore dal 7 apr 1896
Nel primo anno del corso inferiore nessuna compartecipazione negli utili del podere della scuola verrà corrisposta agli alunni per il lavoro da essi eseguito nel podere medesimo: nel secondo e nel terzo anno potranno essere ammessi a partecipare agli utili nel modo e nelle forme da stabilirsi nel regolamento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-02-27;61#art-s-34