Art. 27
Statuto

Art. 27

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In vigore dal 7 apr 1896
Sono attribuzioni degli assistenti: Coadiuvare i relativi professori nell' insegnamento che viene da loro impartito e nelle ricerche sperimentali che si intraprenderanno nell'istituto pel miglioramento dell'agricoltura.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-02-27;61#art-s-27