Art. 24
Statuto

Art. 24

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In vigore dal 7 apr 1896
Il direttore del convitto ne ha la direzione e la responsabilità immediata, vigila costantemente gli alunni, salvo quando sieno temporaneamente soggetti alla vigilanza di altre persone dell'istituto, ne cura l'educazione morale e civile; ed ha quella parte dell' insegnamento che gli sarà affidato dalla commissione amministrativa.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-02-27;61#art-s-24